Il quarto elemento impone procedure per programmare le modifiche da apportare a impianti, processi, depositi e organizzazione, oppure per progettare nuovi impianti, processi o depositi. Qualsiasi cambiamento, anche apparentemente minore, può alterare i presupposti dell'analisi di rischio: la sostituzione di un materiale di guarnizione, l'aumento della produttività di un reattore, la riduzione del personale di turno, l'esternalizzazione di un servizio.
L'articolo 18 del decreto disciplina gli aspetti autorizzativi. Il gestore che intende introdurre una modifica che può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti deve riesaminare e, se necessario, aggiornare notifica, politica, sistema di gestione e rapporto di sicurezza, informandone le autorità prima di realizzarla. L'Allegato D contiene i criteri per stabilire quando una modifica comporta un aggravio di rischio; per gli stabilimenti di soglia superiore queste modifiche passano dall'istruttoria del CTR.
La metodologia per valutare tecnicamente le modifiche, nota come management of change, sarà sviluppata nel blocco sulla sicurezza di processo. In questa sede è sufficiente fissare il principio organizzativo: nessuna modifica senza una richiesta scritta, un'analisi di rischio proporzionata, un'approvazione da parte delle funzioni competenti e un aggiornamento della documentazione e della formazione prima della messa in servizio.
Ridurre gli operatori di sala controllo da due a uno nel turno notturno è una modifica da valutare come quella di un impianto.