Il piano di emergenza esterno, PEE, è disciplinato dall'articolo 21 e viene predisposto dal Prefetto, d'intesa con la Regione e con gli enti locali interessati, sentito il CTR, sulla base delle informazioni fornite dal gestore e delle conclusioni dell'istruttoria. Nel recepimento italiano il piano esterno riguarda sia gli stabilimenti di soglia superiore sia quelli di soglia inferiore.
Gli obiettivi sono analoghi a quelli del piano interno ma proiettati sul territorio: controllare e circoscrivere gli incidenti, proteggere la popolazione e l'ambiente, informare il pubblico e i servizi interessati, provvedere al ripristino dopo l'evento. Il riferimento metodologico per la redazione è costituito dalle linee guida approvate con il DPCM 25 febbraio 2005.
Il territorio attorno allo stabilimento viene suddiviso in tre zone. La prima è la zona di sicuro impatto, corrispondente alle soglie di elevata letalità, dove la misura principale è di norma il rifugio al chiuso, perché un'evacuazione in corso di evento esporrebbe le persone. La seconda è la zona di danno, dove sono possibili lesioni irreversibili. La terza è la zona di attenzione, dove sono attesi effetti lievi o reversibili, ma dove possono essere necessarie misure di controllo del traffico e di assistenza.
Il piano definisce i livelli di allerta, i soggetti che intervengono, i cancelli per il controllo della viabilità, i sistemi di allarme alla popolazione e le strutture sanitarie di riferimento. Sapere in quale zona si trova la propria azienda è utile anche per i datori di lavoro di attività confinanti non soggette.