L'articolo 23 garantisce al pubblico l'accesso alle informazioni sugli stabilimenti. Le informazioni previste dall'Allegato 5, cioè la parte del modulo di notifica destinata al pubblico, devono essere rese permanentemente disponibili, anche per via elettronica, e tenute aggiornate. Il Comune in cui si trova lo stabilimento le rende disponibili alla popolazione, anche attraverso il proprio sito istituzionale.
Per gli stabilimenti di soglia superiore l'obbligo è più forte. Le informazioni sulle misure di sicurezza e sul comportamento da adottare in caso di incidente devono essere fornite d'ufficio, in modo regolare e nella forma più idonea, a tutte le persone e a tutte le strutture frequentate dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante, come scuole, ospedali, centri commerciali e impianti sportivi, senza che debbano farne richiesta. Queste informazioni vanno riesaminate periodicamente e aggiornate quando necessario.
Il contenuto tipico comprende: chi è il gestore, cosa produce o immagazzina lo stabilimento, quali sono i pericoli principali e i loro effetti, come viene dato l'allarme alla popolazione, cosa fare in caso di allarme, dove trovare ulteriori informazioni, la data dell'ultima ispezione e dove consultarne gli esiti.
Nella pratica si utilizzano opuscoli distribuiti alle famiglie, incontri pubblici, esercitazioni con le scuole e sirene di prova. Un messaggio chiaro, come entrare in casa, chiudere porte e finestre, spegnere condizionatori e ascoltare la radio locale, vale più di una descrizione tecnica degli scenari.