Oltre all'informazione, la Seveso III ha rafforzato la partecipazione del pubblico. Il decreto prevede che il pubblico interessato possa esprimere il proprio parere sui progetti di nuovi stabilimenti, sulle modifiche significative e sui nuovi insediamenti attorno agli stabilimenti esistenti, quando queste decisioni sono soggette ad autorizzazione o pianificazione. Le osservazioni devono essere prese in considerazione e l'esito delle decisioni va reso pubblico con le motivazioni.
Il diritto di accesso trova un limite in alcune esigenze di riservatezza. Il gestore può chiedere che determinate parti della documentazione non siano divulgate, per esempio per tutelare segreti industriali o commerciali, dati personali o per motivi di sicurezza pubblica, come la protezione degli impianti da atti intenzionali. In questi casi viene predisposta una versione del documento senza le parti riservate, ma le informazioni essenziali sui pericoli e sui comportamenti da adottare devono restare accessibili.
Il decreto riconosce infine il diritto di ricorrere in sede amministrativa o giurisdizionale contro le decisioni che violano le regole sull'informazione e sulla partecipazione, in linea con la Convenzione di Aarhus sull'accesso alla giustizia in materia ambientale.
Per l'azienda questo significa che la comunicazione esterna va gestita con la stessa cura di quella tecnica: un portavoce formato, risposte coerenti con la documentazione depositata e un registro delle richieste ricevute dal pubblico e delle risposte fornite.