I valori limite di esposizione professionale vincolanti per l'Italia sono riportati nell'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/08, aggiornato nel tempo con il recepimento delle direttive europee che fissano valori indicativi. Ogni valore è espresso come media ponderata su otto ore e, per molte sostanze, anche come limite a breve termine riferito a quindici minuti. Per gli agenti cancerogeni e mutageni i valori sono nell'Allegato XLIII, di competenza del Capo II.
Alcuni valori rilevanti per il settore: per l'idrogeno solforato 5 ppm su otto ore e 10 ppm a breve termine; per il monossido di carbonio 20 ppm e 100 ppm; per l'ammoniaca 20 ppm e 50 ppm; per il biossido di zolfo 0,5 ppm e 1 ppm; per il biossido di azoto 0,5 ppm e 1 ppm. Per il benzene, cancerogeno, la Direttiva UE 2022/431 ha previsto una riduzione progressiva del valore fino a 0,2 ppm.
Quando una sostanza non ha valore europeo, la prassi è riferirsi ai TLV dell'ACGIH americana, che non sono legalmente vincolanti ma rappresentano lo stato dell'arte. Per l'idrogeno solforato, per esempio, l'ACGIH indica 1 ppm come media su otto ore e 5 ppm come limite a breve termine, valori più cautelativi di quelli europei. Molte aziende del settore li adottano come riferimento interno. È importante che il DVR dichiari esplicitamente quale valore viene usato come criterio, perché da questa scelta dipendono le soglie di allarme e le conclusioni della valutazione. La lista dei valori va riletta a ogni recepimento di nuove direttive.