Il trasporto su strada di merci pericolose è regolato dall'accordo internazionale ADR, aggiornato ogni due anni, reso applicabile anche ai trasporti nazionali dalla Direttiva 2008/68/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 35/2010. L'ADR classifica le merci in nove classi: esplosivi, gas, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, comburenti e perossidi, tossici e infettivi, radioattivi, corrosivi e materie pericolose diverse. Ogni sostanza è identificata da un numero ONU di quattro cifre e, per molte, da un gruppo di imballaggio che indica il grado di pericolo.
Il punto che interessa il RSPP di un sito chimico è che l'ADR non riguarda solo l'autista. Il capitolo 1.4 assegna obblighi di sicurezza precisi a tutti i soggetti della catena: speditore, trasportatore, destinatario, caricatore, imballatore, riempitore, scaricatore. Uno stabilimento che riempie autobotti di benzina, per esempio, è riempitore e spesso speditore; uno che riceve acido solforico è destinatario e scaricatore.
Le imprese che svolgono queste attività devono nominare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, previsto dalla sezione 1.8.3, salvo i casi di esenzione. Il consulente verifica il rispetto delle regole, redige una relazione annuale e analizza gli incidenti di trasporto. Non coincide con il RSPP, anche se in molti siti le due figure collaborano strettamente, perché le aree di carico sono luoghi di lavoro dove si sovrappongono i due regimi normativi.