B-SP2 Pesca · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 9/50

La Direttiva quadro 89/391/CEE applicata al lavoro in mare

La Direttiva 89/391/CEE ha un campo di applicazione generale: riguarda tutti i settori di attività, pubblici e privati, con poche esclusioni legate a specifiche funzioni pubbliche. La pesca vi rientra pienamente, e i principi generali della direttiva valgono quindi anche a bordo: obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi, gerarchia delle misure di prevenzione, informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, servizio di prevenzione e sorveglianza sanitaria.

La direttiva quadro prevede che per settori o rischi particolari siano adottate direttive particolari che ne completano il contenuto. La Direttiva 93/103/CE sulle navi da pesca è appunto una di queste direttive particolari, emanata ai sensi dell'articolo 16 della direttiva quadro; non sostituisce i principi generali, ma li traduce in requisiti tecnici e organizzativi pensati per una piattaforma galleggiante.

Il concetto chiave che passa dalla direttiva quadro al mondo della pesca è che la sicurezza non coincide con la sola certificazione tecnica dell'unità. Una barca può avere tutti i certificati di navigabilità in corso di validità ed essere comunque gestita in modo pericoloso, perché nessuno ha valutato l'organizzazione del lavoro, la formazione dell'equipaggio o le procedure di salpata. Questo è lo spazio professionale del RSPP: affiancare alla visione tecnica tradizionale del settore marittimo una lettura gestionale e organizzativa, la stessa che il D.Lgs. 81/08 ha portato nelle aziende di terra.