B-SP2 Pesca · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 10/50

Direttiva 93/103/CE: campo di applicazione e definizioni

La Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Il suo campo di applicazione è definito in base alla lunghezza dell'unità e alla data di costruzione: riguarda le navi da pesca nuove con lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 15 metri e le navi da pesca esistenti con lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 18 metri.

La direttiva definisce nave da pesca qualsiasi nave battente bandiera di uno Stato membro utilizzata per scopi commerciali per la cattura o per la cattura e la lavorazione del pesce o di altre risorse vive del mare. Il lavoratore è chiunque eserciti un'attività professionale a bordo, compresi tirocinanti e apprendisti, ma esclusi il personale di terra che lavora a bordo di una nave in banchina e i piloti di porto. L'armatore è il proprietario registrato della nave, salvo che la gestione sia stata affidata a un'altra persona fisica o giuridica che ne assume gli obblighi.

La conseguenza pratica delle soglie dimensionali è importante: gran parte delle barche della piccola pesca, sotto i 12 metri, resta fuori dai requisiti tecnici specifici della direttiva. Questo non significa che per esse non esistano obblighi di sicurezza, perché restano applicabili i principi della direttiva quadro, le norme nazionali sul lavoro marittimo e i requisiti di sicurezza della navigazione. Il RSPP deve quindi sempre misurare l'unità e verificare l'anno di costruzione prima di stabilire quali allegati tecnici siano cogenti.