Il cuore della direttiva è un insieme di obblighi posti in capo all'armatore. Il primo è garantire che la nave sia utilizzata senza mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare in condizioni meteorologiche prevedibili, ferma restando la responsabilità del comandante. La formula è significativa: la decisione di uscire o rientrare resta al comandante, ma l'armatore non può organizzare l'attività in modo da costringerlo a navigare in condizioni che l'unità o l'equipaggio non sono in grado di sostenere.
Il secondo gruppo di obblighi riguarda l'unità. Le navi nuove devono rispettare un allegato di prescrizioni minime, quelle esistenti un allegato con requisiti in parte attenuati; quando su una nave esistente si eseguono riparazioni, trasformazioni o modifiche importanti, i lavori devono essere conformi alle prescrizioni previste per le navi nuove. L'armatore deve inoltre assicurare la manutenzione tecnica della nave, degli impianti e dei dispositivi, eliminare il prima possibile i difetti che possono incidere sulla sicurezza, pulire periodicamente la nave e mantenere efficienti e controllati i mezzi di salvataggio e sopravvivenza.
Un terzo obbligo riguarda la fornitura di attrezzature di protezione individuale adeguate quando i rischi non possono essere evitati o limitati sufficientemente con mezzi collettivi. Per il RSPP questi punti si traducono in evidenze da cercare: piano di manutenzione, registro dei difetti e delle riparazioni, verbali di controllo delle dotazioni, schede di consegna dei dispositivi individuali.