Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, è stato emanato sulla base della delega contenuta nella L. 485/1998 e adegua la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. È il testo che porta a bordo l'impianto della prevenzione aziendale tipico dell'allora D.Lgs. 626/94: valutazione dei rischi, servizio di prevenzione e protezione, rappresentanza dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, adattati alla struttura del lavoro marittimo.
Il decreto si applica ai lavoratori marittimi imbarcati e quindi anche ai pescatori, indipendentemente dalle dimensioni dell'unità, salvo le esclusioni e gli adattamenti previsti dal decreto stesso. Questo è un punto da tenere bene a mente: mentre il D.Lgs. 298/99 fissa i requisiti tecnici per le navi da pesca sopra determinate lunghezze, il D.Lgs. 271/99 disciplina l'organizzazione della prevenzione anche a bordo di unità più piccole.
Il rapporto tra i due decreti è quindi di complementarità. Il D.Lgs. 271/99 risponde alla domanda su chi deve fare cosa e con quali strumenti organizzativi; il D.Lgs. 298/99 risponde alla domanda su come deve essere fatta e mantenuta la nave da pesca. Il RSPP che imposta il sistema di un armatore li utilizza entrambi, insieme ai principi generali del D.Lgs. 81/08 per gli aspetti compatibili e per tutte le attività svolte a terra, come magazzini, uffici, celle frigorifere e officine della stessa impresa.