Anche nel lavoro marittimo i lavoratori hanno diritto a un proprio rappresentante per la sicurezza, che il D.Lgs. 271/99 colloca nel sistema di prevenzione dell'armatore con funzioni analoghe a quelle del RLS di terra: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e sulle misure, ricezione delle informazioni e della documentazione, possibilità di formulare osservazioni e proposte e di ricorrere alle autorità competenti quando ritiene inadeguate le misure adottate.
Nella pesca l'effettività di questa figura incontra ostacoli specifici. Gli equipaggi sono piccoli, spesso legati da rapporti familiari o di dipendenza economica dal comandante, e la composizione cambia con la stagione. Il rappresentante può trovarsi a bordo di una sola delle unità dell'armatore, senza possibilità reale di verificare le altre. Per le imprese più piccole il riferimento può diventare il rappresentante territoriale, collegato agli organismi paritetici del settore, la cui presenza nelle marinerie è però disomogenea.
Il RSPP può rafforzare questa figura senza sostituirsi a essa: coinvolgendola nei sopralluoghi in porto, facendole verificare la comprensibilità delle procedure prima della diffusione, inviandole in anticipo le bozze di aggiornamento del documento di valutazione, verbalizzando le osservazioni ricevute e le risposte date. Un rappresentante informato diventa anche un canale prezioso per far emergere i quasi incidenti che l'equipaggio non riferirebbe direttamente all'armatore o al comandante.