Per i lavoratori marittimi la tutela sanitaria si sviluppa su due piani distinti. Il primo è l'idoneità fisica alla navigazione, accertata con visite mediche dalle strutture di sanità marittima del Ministero della salute al momento dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare e poi periodicamente: è un requisito per poter essere imbarcati, collegato alla sicurezza della navigazione, e verifica condizioni generali come vista, udito e assenza di patologie incompatibili con la vita di bordo.
Il secondo piano è la sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi specifici della mansione, prevista dal D.Lgs. 271/99 con la nomina del medico competente da parte dell'armatore nei casi in cui la valutazione lo richieda. Rumore e vibrazioni in sala macchine, movimentazione manuale di cassette e reti, esposizione a freddo e umidità, lavoro notturno sono esempi di fattori che possono rendere necessario un protocollo sanitario mirato. Le due visite non si sostituiscono: un pescatore idoneo alla navigazione può avere limitazioni per una specifica attività.
Anche la Convenzione ILO 188 richiede che i pescatori siano in possesso di un certificato medico valido attestante l'idoneità alle loro funzioni; per le navi di almeno 24 metri o in mare per oltre tre giorni ha validità massima di due anni, ridotta a un anno per i minori di diciotto anni. Per il RSPP il compito pratico è tenere un quadro aggiornato delle scadenze di entrambi i percorsi, collegarlo alla composizione effettiva degli equipaggi e segnalare all'armatore i casi in cui un imbarco avviene con documentazione sanitaria scaduta o incompleta.