La Convenzione fissa un'età minima di sedici anni per il lavoro a bordo di un'unità da pesca. Gli Stati possono ammettere i quindicenni che non sono più soggetti all'obbligo scolastico e partecipano a una formazione professionale nel settore, oppure per lavori leggeri durante le vacanze scolastiche, con limiti di orario e garanzie di riposo. Per le attività che per natura o circostanze possono compromettere salute, sicurezza o moralità dei giovani l'età minima sale a diciotto anni, e il lavoro notturno dei minori è di regola escluso.
Ogni pescatore deve avere un certificato medico che ne attesti l'idoneità, con le durate massime di validità già viste. Deve inoltre disporre di un accordo di lavoro scritto, comprensibile e conforme alla Convenzione, che indichi tra l'altro nave, tipo di viaggio, funzioni, retribuzione o modalità di calcolo della parte, ferie, rimpatrio, tutele previdenziali. A bordo deve essere tenuta una lista dell'equipaggio, con copia a terra, utile in caso di sinistro.
Per la valutazione dei rischi questi requisiti hanno un peso concreto. La presenza di un giovane in alternanza o in apprendistato richiede di individuare le attività vietate e di organizzare l'affiancamento; l'accordo scritto chiarisce chi è effettivamente imbarcato e con quali funzioni; la lista dell'equipaggio diventa la base per verificare che formazione, idoneità e dispositivi individuali coprano tutte le persone presenti, comprese quelle imbarcate per brevi periodi o in sostituzione.