La parte della Convenzione dedicata alla sicurezza e alla salute sul lavoro chiede agli Stati di adottare norme sulla prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e dei rischi collegati al lavoro a bordo, compresa la valutazione e gestione dei rischi, la formazione dei pescatori nell'uso degli attrezzi da pesca e la conoscenza delle operazioni che svolgeranno. Gli armatori devono assicurare che ogni pescatore disponga di dispositivi di protezione individuale adeguati e riceva un'adeguata familiarizzazione di base in materia di sicurezza prima di imbarcarsi.
Un principio significativo è la partecipazione: la Convenzione prevede che la valutazione dei rischi connessi alla pesca sia svolta, ove opportuno, con la partecipazione dei pescatori o dei loro rappresentanti. Per le unità di maggiori dimensioni sono previste anche forme strutturate di consultazione a bordo e procedure scritte per la segnalazione degli infortuni e dei quasi incidenti, con un'indagine sugli eventi.
La Convenzione disciplina anche l'alloggio, con requisiti dettagliati per le navi nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri riguardanti spazi, ventilazione, illuminazione, protezione dal rumore e dalle vibrazioni, servizi igienici, cucina e cambusa. Per il RSPP italiano questi contenuti sono un metro di confronto: anche dove non sono direttamente cogenti, mostrano le aspettative internazionali minime e aiutano a motivare con l'armatore interventi di miglioramento che altrimenti sembrerebbero richieste personali del consulente.