B-SP2 Pesca · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 31/50

Chi è l'armatore: proprietario, esercente e impresa di pesca

Il Codice della navigazione definisce armatore chi assume l'esercizio della nave, all'art. 265. La definizione è funzionale: non conta tanto chi è proprietario dello scafo quanto chi gestisce l'unità, sceglie l'equipaggio, sostiene i costi e incassa i ricavi dell'attività. Nella maggior parte dei casi proprietario e armatore coincidono, ma possono separarsi, per esempio quando una barca è data in locazione o gestita da una cooperativa per conto dei soci proprietari.

Nel settore della pesca l'armatore può assumere forme molto diverse: la persona fisica titolare di una piccola impresa familiare, la società di persone tra fratelli che gestiscono uno strascicante, la società di capitali con più unità, la cooperativa che raggruppa pescatori proprietari delle rispettive barche. La normativa sulla pesca, con il D.Lgs. 4/2012 di riordino del settore, inquadra questi soggetti nella figura dell'imprenditore ittico.

Per il RSPP identificare correttamente l'armatore è il primo passo, perché da questa individuazione dipende chi è titolare degli obblighi di valutazione dei rischi e di organizzazione della prevenzione. In una cooperativa occorre chiarire se la cooperativa esercita direttamente le unità oppure se ogni socio resta armatore della propria barca e la cooperativa fornisce solo servizi. Nel primo caso il sistema di prevenzione è unico; nel secondo ogni socio armatore deve avere il proprio, eventualmente con un supporto comune organizzato dalla cooperativa. Questa verifica va fatta sui documenti, non sulle dichiarazioni verbali.