B-SP2 Pesca · Blocco 1/3 (0–4 h) · Slide 32/50

L'armatore datore di lavoro: obblighi non trasferibili

Applicando al settore marittimo i principi del sistema prevenzionistico, l'armatore assume una posizione di garanzia analoga a quella del datore di lavoro di terra. Alcuni compiti restano in capo a lui anche quando affida a terzi parte della gestione: la valutazione di tutti i rischi con la redazione del documento per ciascuna nave e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si tratta della stessa logica degli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 81/08.

Non trasferibile è anche la responsabilità delle scelte di fondo che condizionano la sicurezza: quale nave acquistare o mantenere in esercizio, quale attrezzatura installare, quante persone imbarcare, quali risorse destinare a manutenzione e formazione. Il comandante gestisce la sicurezza durante la bordata con gli strumenti che l'armatore gli mette a disposizione; se questi strumenti sono insufficienti, la carenza risale all'organizzazione armatoriale.

Un esempio concreto chiarisce il punto. Su uno strascicante viene installato un nuovo tamburo avvolgirete più grande per aumentare la produttività. Se l'armatore decide l'intervento senza far verificare l'effetto sulla stabilità, senza aggiornare la valutazione dei rischi e senza formare l'equipaggio sul nuovo funzionamento, la responsabilità di un eventuale infortunio durante la salpata non potrà essere scaricata sul comandante, perché la scelta organizzativa a monte era già carente. Il RSPP deve rendere evidenti all'armatore queste connessioni tra investimenti e rischi.