Nelle imprese di pesca più strutturate, con più unità e una sede a terra, l'armatore può avere interesse a trasferire parte delle proprie funzioni in materia di sicurezza a soggetti dotati di competenza specifica, come un responsabile tecnico di flotta o un comandante con funzioni di coordinamento. Il modello di riferimento è quello dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08: atto scritto con data certa, delegato con professionalità ed esperienza adeguate, attribuzione di poteri di organizzazione, gestione, controllo e autonomia di spesa coerenti con le funzioni, accettazione scritta e adeguata pubblicità.
I limiti sono gli stessi del Testo unico. Non possono essere delegate la valutazione dei rischi con la redazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La delega inoltre non esonera il delegante dall'obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, e una delega priva di reale autonomia di spesa viene considerata inefficace.
Un errore ricorrente nelle marinerie è considerare l'imbarco del comandante come una delega implicita di tutta la sicurezza. Il comandante ha poteri propri derivanti dalla legge, ma ciò non trasforma l'armatore in un soggetto estraneo alle scelte di prevenzione. Se l'armatore vuole affidare a un comandante esperto anche funzioni proprie, come l'acquisto dei dispositivi individuali o la programmazione della manutenzione, occorre un atto formale con risorse definite. Il RSPP può aiutare a redigerlo, ma la decisione resta dell'armatore.