Secondo caso: una barca di 9 metri dedita a reti da posta e nasse, uscite giornaliere entro poche miglia, armatore che conduce personalmente l'unità insieme a un socio della stessa cooperativa; nei mesi estivi si aggiunge il figlio diciassettenne del titolare. La cooperativa ha chiesto un supporto comune per tutte le barche dei soci.
L'inquadramento è diverso dal caso precedente. Per dimensioni l'unità non rientra nei requisiti tecnici della direttiva sulle navi da pesca, ma restano applicabili le regole sulla sicurezza della navigazione, le dotazioni prescritte per la categoria di pesca e i principi organizzativi del D.Lgs. 271/99. Va chiarita la posizione giuridica del socio e del figlio: entrambi sono persone a bordo durante il lavoro e devono essere considerati nella valutazione, nella formazione e nelle dotazioni. La presenza di un minore impone di individuare le attività vietate e di organizzare un affiancamento stretto.
Le misure realistiche sono proporzionate. Una valutazione dei rischi sintetica, specifica per questa barca, con le fasi di uscita, cala, salpata e rientro. Una lista di controllo prima dell'uscita. Una regola condivisa con la cooperativa sull'orario massimo di rientro e sui contatti radio o telefonici. L'uso costante del dispositivo di galleggiamento individuale, motivato con l'equipaggio. Il riferimento alle raccomandazioni internazionali per le piccole unità per le misure non coperte dalla legge. Il supporto comune della cooperativa riduce i costi senza annullare la responsabilità di ciascun armatore.