Il riferimento di base per la sicurezza a bordo dei pescherecci è la Direttiva 93/103/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 298/99, che impone all'armatore di mantenere in buono stato e pronti all'uso i mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, i dispositivi antincendio e gli impianti di comunicazione, e di farli controllare periodicamente. La stessa direttiva richiede istruzioni chiare per ciascun membro dell'equipaggio sul comportamento in caso di emergenza e lo svolgimento di esercitazioni a intervalli regolari. Il quadro generale dei rapporti tra armatore, comandante e lavoratori è stato trattato nel primo blocco e qui viene solo richiamato.
Per le unità di lunghezza pari o superiore a 24 metri la Direttiva 97/70/CE ha introdotto un regime armonizzato basato sul Protocollo di Torremolinos del 1993, con prescrizioni costruttive e dotazioni di salvataggio più dettagliate. A livello internazionale l'Accordo di Città del Capo del 2012 punta a rendere applicabili quelle regole a una platea più ampia di Stati.
Accanto a queste fonti operano le norme nazionali di sicurezza della navigazione, che legano il tipo e il numero di mezzi collettivi e individuali alla categoria di navigazione e alla distanza dalla costa, e le verifiche dell'autorità marittima per il rilascio e il rinnovo dei certificati. Per il RSPP l'errore da evitare è considerare queste dotazioni un tema esclusivamente del comandante: sono attrezzature di lavoro e misure di emergenza che devono entrare nel DVR della nave, con un registro dei controlli e delle scadenze.