A terra il D.M. 388/2003 regola il primo soccorso nelle aziende, ma a bordo vale una disciplina specifica: la Direttiva 92/29/CEE sulle prescrizioni minime per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi, recepita nell'ordinamento italiano. La direttiva si applica anche ai pescherecci e parte da un dato di fatto: in mare l'assistenza sanitaria professionale è lontana, quindi la nave deve disporre di mezzi e competenze per gestire le prime fasi.
La direttiva classifica le unità in tre categorie, a cui corrispondono dotazioni sanitarie diverse. La categoria A comprende le navi d'alto mare senza limiti di distanza dalla costa; la categoria B le navi che operano entro 150 miglia nautiche dal porto più vicino dotato di adeguata attrezzatura medica; la categoria C le unità che navigano in porto, molto vicino alla costa o che non hanno alloggi oltre alla timoneria. Gran parte della piccola pesca rientra nella categoria C, mentre i pescherecci d'altura possono ricadere nella B o nella A.
La direttiva pone in capo all'armatore la responsabilità della fornitura e del rinnovo della dotazione, e al comandante la sua gestione. Prevede inoltre una guida medica a bordo, un'infermeria per le unità con più di quindici lavoratori impegnate in viaggi superiori a tre giorni, e la formazione di chi è designato a prestare le cure. Per il RSPP questo quadro sostituisce, per gli aspetti sanitari a bordo, le regole generali del primo soccorso aziendale e va richiamato nel DVR della nave.