La Direttiva 2003/88/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro contiene all'articolo 21 una disciplina specifica per i lavoratori a bordo dei pescherecci marittimi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli Stati possono scegliere tra due sistemi: un numero massimo di ore di lavoro, che non può superare quattordici ore in ogni periodo di ventiquattro ore e settantadue ore in ogni periodo di sette giorni, oppure un numero minimo di ore di riposo, non inferiore a dieci ore in ogni periodo di ventiquattro ore e a settantasette ore in ogni periodo di sette giorni.
Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali deve durare almeno sei ore, e l'intervallo tra due periodi consecutivi non può superare quattordici ore. Sono possibili deroghe per ragioni obiettive, tecniche o organizzative, previste dagli Stati membri con le garanzie stabilite dalla direttiva, e il comandante può derogare per la sicurezza immediata della nave, delle persone o del carico o per prestare soccorso ad altre unità, concedendo poi un riposo adeguato.
Sul piano internazionale, la Convenzione ILO 188 sul lavoro nel settore della pesca prevede per le unità che restano in mare più di tre giorni un riposo minimo di dieci ore su ventiquattro e settantasette ore su sette giorni. I contenuti della Convenzione sono stati recepiti nell'ordinamento europeo con la Direttiva (UE) 2017/159. Per il RSPP queste soglie sono il riferimento con cui confrontare i turni reali: se la registrazione mostra ripetuti scostamenti, il problema va affrontato con l'armatore.