In un frutteto specializzato di pianura, una cooperativa con quindici soci lavoratori esegue i trattamenti antiparassitari con un atomizzatore trainato. Un giovedì mattina, poche ore dopo l'irrorazione, il responsabile di campo manda tre operai a diradare le pesche nello stesso appezzamento. Nel pomeriggio due di loro lamentano bruciore agli occhi e nausea.
L'episodio mette in luce più errori. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 richiede di valutare il rischio chimico considerando anche le modalità d'uso e i tempi di esposizione; l'etichetta e la scheda di dati di sicurezza del prodotto indicano l'intervallo di rientro, che non è stato rispettato. Chi acquista e distribuisce i prodotti deve avere il certificato di abilitazione previsto dal D.Lgs. 150/2012, il cosiddetto patentino. I soci lavoratori di cooperativa sono equiparati ai lavoratori dall'art. 2, quindi tutte le tutele valgono anche per loro.
L'ASPP costruisce un registro dei trattamenti affisso nel magazzino, con data, prodotto e ora di fine del divieto di accesso, e prepara cartelli mobili da porre all'ingresso dei filari trattati. Il datore di lavoro integra il DVR, fornisce tute di protezione chimica, guanti in nitrile e semimaschere con filtri combinati, e organizza l'addestramento all'uso. Il responsabile di campo, in qualità di preposto, non assegna lavori manuali nelle parcelle segnalate fino alla scadenza indicata.
Chi dovrebbe avere l'ultima parola sul rientro in campo quando la produzione preme per anticipare il diradamento?