Una cooperativa di allevatori di montagna affida per l'estate un gregge di ovini a due pastori dipendenti in un alpeggio raggiungibile solo a piedi o con fuoristrada. Il ricovero è una baita senza rete telefonica stabile. A luglio uno dei due cade su un sentiero sassoso mentre recupera alcuni capi e si frattura la caviglia, mentre il collega è a valle per i rifornimenti.
Il lavoro isolato in luoghi remoti è un rischio che il datore di lavoro deve valutare ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, considerando sia l'infortunio sia l'impossibilità di chiedere aiuto. L'art. 45 e il DM 388/2003 impongono attrezzature di primo soccorso adeguate e un mezzo di comunicazione per allertare il sistema di emergenza, aspetto critico quando l'unico collegamento è un cellulare senza campo. Contano anche i rischi da fulmini, cani da guardiania di altri greggi e lunghe percorrenze in quota.
L'RSPP propone un dispositivo satellitare con funzione di allarme e geolocalizzazione, chiamate di controllo a orari prefissati con la sede della cooperativa e una mappa dei punti di atterraggio dell'elisoccorso concordata con il servizio territoriale. Il datore di lavoro fornisce calzature da montagna, abbigliamento tecnico e un pacchetto di medicazione con stecche, garantendo la formazione al primo soccorso. I pastori stabiliscono che nessuno si allontani dalla baita senza indicare il percorso previsto.
Come definireste in un DVR l'espressione lavoro isolato in modo che sia applicabile anche a situazioni così particolari?