Costruzioni e cave – Schede pratiche · 3/50

PiMUS assente durante il montaggio di un ponteggio di facciata

Un'impresa di restauro con venti dipendenti deve rifare gli intonaci di un condominio di sei piani in centro storico. Il ponteggio metallico a telai prefabbricati viene noleggiato e montato da una squadra interna. Al primo sopralluogo il CSE trova la struttura già alta tre piani, ma in baracca manca il piano di montaggio, uso e smontaggio e due operai lavorano senza essere agganciati.

L'articolo 136 del D.Lgs. 81/08 impone al datore di lavoro di far redigere il PiMUS da persona competente, in funzione della complessità del ponteggio, con i contenuti dell'allegato XXII. Lo stesso articolo stabilisce che montaggio, smontaggio e trasformazione avvengano sotto la diretta sorveglianza di un preposto, con lavoratori formati secondo l'allegato XXI. Oltre i venti metri di altezza, o se lo schema differisce da quello dell'autorizzazione ministeriale, serve anche il progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato, come previsto dall'articolo 133.

Il CSE sospende la singola lavorazione in base all'articolo 92, comma 1, lettera f, per pericolo grave e immediato. L'RSPP dell'impresa recupera libretto e autorizzazione del fornitore, verifica gli attestati dei montatori e redige con il preposto un PiMUS reale, con sequenze, ancoraggi e sistemi anticaduta. Il datore di lavoro programma il controllo del ponteggio dopo eventi meteo intensi e prima della ripresa dei lavori.

Quale messaggio dovrebbe arrivare alla squadra di montaggio, oltre alla semplice consegna del documento?