Un'azienda agricola con allevamento bovino affida a un artigiano lattoniere la sostituzione di alcune lastre deteriorate sulla stalla. La copertura è in fibrocemento ondulato con lucernari in policarbonato ingialliti. L'artigiano sale con un collaboratore, senza tavole di ripartizione né reti sottostanti, e cammina lungo le file di chiodi per evitare le lastre più fragili.
L'articolo 148 del D.Lgs. 81/08 vieta di eseguire lavori su lucernari, tetti e coperture che non garantiscano la portata necessaria, se non dopo aver adottato misure come tavole sopra le orditure, sottopalchi e imbracature. Se le lastre sono in cemento amianto, inoltre, entrano in gioco il Capo III del Titolo IX e l'articolo 256, con il piano di lavoro da presentare all'organo di vigilanza da parte di ditte abilitate. L'azienda agricola, in qualità di committente, deve verificare l'idoneità tecnico professionale dell'artigiano ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII.
Il consulente sicurezza dell'azienda agricola consiglia al titolare di far campionare il materiale prima di qualsiasi intervento. Se l'esito è positivo, il lavoro passa a una ditta specializzata; se negativo, l'artigiano deve presentare un POS con passerelle, reti anticaduta e punti di ancoraggio. Il titolare chiede inoltre di interdire l'accesso alla stalla sottostante durante le lavorazioni.
Chi, secondo voi, porta la responsabilità maggiore se l'artigiano precipita attraverso un lucernario?