Costruzioni e cave – Schede pratiche · 9/50

Brillamento in cava: area di sicurezza e procedura di allarme

Una cava di porfido usa l'esplosivo una o due volte al mese per abbattere le bancate. Il fochino è abilitato e lavora da anni con la stessa squadra. In occasione dell'ultima volata, un autista di una ditta di trasporti esterna è entrato nel piazzale senza sapere nulla e si è fermato a poche decine di metri dal fronte, accorgendosi del pericolo solo al suono della sirena. Nessuno lo aveva fermato al cancello, rimasto aperto per le consegne.

Le attività con esplosivi in cava sono regolate dalle norme di polizia mineraria e dalla disciplina di pubblica sicurezza sugli esplosivi, oltre che dal D.Lgs. 624/96 per la parte di valutazione. Il caso mette però in luce un problema di interferenza tipico dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/08: il trasportatore esterno doveva ricevere informazioni sui rischi specifici dell'ambiente e sulle misure di emergenza, e il suo accesso doveva essere regolato.

Dopo il quasi incidente, l'RSPP analizza la procedura di brillamento con il direttore responsabile e il fochino. Si introducono orari fissi comunicati in anticipo ai fornitori, la chiusura fisica degli accessi con sbarre e personale di guardia, un giro di controllo dell'area prima del segnale e un codice di avvisi acustici esposto all'ingresso. L'episodio viene registrato come near miss e discusso con tutta la squadra, compresi gli autisti abituali.

In che modo un quasi incidente come questo può diventare un'occasione di miglioramento anziché un motivo di colpa?