Costruzioni e cave – Schede pratiche · 28/50

Scale portatili negli allestimenti di un nuovo negozio

Un'impresa di allestimenti commerciali con quindici dipendenti lavora alla posa di scaffalature e controsoffitti in un centro commerciale. Per rapidità si usano scale doppie e scale a sfilo, spesso appoggiate a scaffali non ancorati. Un operaio cade da circa due metri mentre fissa un profilo, perché la scala scivola sul pavimento lucidato, e si frattura un polso.

L'articolo 113 del D.Lgs. 81/08 disciplina l'uso delle scale, che devono essere conformi alla norma tecnica di riferimento, la UNI EN 131, e utilizzate solo quando altre attrezzature più sicure non sono giustificate per il breve tempo d'uso o per le caratteristiche del sito. L'articolo 111 chiede di scegliere l'attrezzatura più idonea in base alla durata e alla natura del lavoro. Nel caso specifico, l'attività ripetitiva e prolungata in quota avrebbe richiesto trabattelli o piccole piattaforme, non scale.

L'ASPP analizza l'infortunio e propone di sostituire le scale con trabattelli conformi e piattaforme mobili leggere. Il datore di lavoro acquista anche piedini antiscivolo di ricambio e stabilisce un controllo visivo prima dell'uso. Il preposto spiega alla squadra quando la scala resta ammessa e come posizionarla, anche in relazione ai pavimenti delicati. L'impresa comunica l'infortunio secondo le regole previste e aggiorna il DVR con l'analisi delle cause.

Come si fa a far percepire la scala come una vera attrezzatura di lavoro e non come un semplice oggetto di uso comune?