Un albergo sulla costa resta aperto durante la ristrutturazione di un'ala. Un'impresa di impianti esegue saldature e tagli con cannello sulle tubazioni del riscaldamento, mentre nei piani adiacenti ci sono materassi, moquette e tendaggi. Una sera, dopo la fine del turno, il personale dell'hotel avverte odore di bruciato in un cavedio: un isolante aveva preso fuoco lentamente.
L'albergo è un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, e la presenza del cantiere modifica le condizioni previste dal piano di emergenza. I decreti ministeriali del settembre 2021 hanno ridefinito criteri generali di sicurezza antincendio, gestione delle emergenze e formazione degli addetti. Nel cantiere le lavorazioni a caldo devono essere previste dal PSC e dal POS, mentre l'articolo 26 impone il coordinamento tra il gestore dell'hotel e le imprese, perché i rischi si sovrappongono.
L'RSPP dell'impresa introduce un permesso di lavoro a caldo: rimozione o protezione dei materiali combustibili, estintore a portata di mano, sorvegliante antincendio durante e dopo il lavoro, controllo dell'area almeno per un'ora dopo l'ultima fiamma. Il datore di lavoro dell'albergo aggiorna il piano di emergenza con la presenza del cantiere e informa i propri addetti. Il CSE inserisce nel PSC la procedura comune e verifica che le squadre conoscano le vie di esodo dell'hotel, alcune delle quali temporaneamente deviate.
Perché i focolai covanti sono così insidiosi e come si struttura un controllo efficace a fine turno?