In un cantiere per un centro direzionale, il preposto si accorge che il gruista di un'impresa subappaltatrice rientra dalla pausa pranzo con l'alito che sa di vino e movimenti meno precisi. Il lavoratore sostiene di aver bevuto un solo bicchiere e vuole risalire in cabina per completare un getto.
L'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 81/08 prevede che nelle mansioni individuate dall'intesa Stato-Regioni del 16 marzo 2006 le visite mediche siano finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza. Tra queste mansioni rientrano la conduzione di gru e macchine movimento terra, e i lavori in quota in edilizia. Per le attività individuate vige il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche. Il preposto, in base all'articolo 19, ha il dovere di intervenire e interrompere l'attività quando rileva comportamenti pericolosi.
Il preposto ferma il gruista e chiama il capocantiere. L'RSPP dell'impresa ricorda che la decisione di allontanare dalla mansione non richiede un accertamento immediato ma si basa sulla valutazione del rischio presente. Il datore di lavoro organizza una sostituzione e informa il medico competente, che potrà effettuare controlli secondo le procedure previste. Successivamente si rafforza la regola del divieto anche nella mensa di cantiere e si inserisce il tema nella formazione periodica, con un approccio di prevenzione e non solo di sanzione.
Come dovrebbe comportarsi un preposto che teme di rovinare il rapporto con un collega di lunga data?