Un comune deve far rimuovere una vecchia canna fumaria in cemento amianto in una scuola elementare, durante le vacanze estive. L'ufficio tecnico pensa inizialmente di affidare il lavoro all'impresa che già esegue la manutenzione ordinaria, la quale però non ha alcuna esperienza specifica.
L'articolo 256 del D.Lgs. 81/08 prevede che i lavori di demolizione o rimozione dell'amianto siano effettuati da imprese rispondenti ai requisiti dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006, ossia iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria dedicata alla bonifica dei beni contenenti amianto. Prima dell'inizio dei lavori il datore di lavoro dell'impresa predispone un piano di lavoro da inviare all'organo di vigilanza competente. Il Capo III del Titolo IX disciplina inoltre misure di protezione, controllo dell'esposizione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
L'RSPP del comune segnala all'ufficio tecnico che serve una ditta abilitata e una gara specifica. La ditta incaricata redige il piano di lavoro, che prevede confinamento dell'area, rimozione con tecniche a umido, imballaggio dei materiali e trasporto a impianto autorizzato. Il comune, come committente, verifica che il piano sia stato inviato nei tempi previsti e che sia programmata una restituibilità degli ambienti prima della riapertura. I genitori vengono informati con una comunicazione chiara.
Come si comunica correttamente un intervento sull'amianto a una comunità scolastica senza generare allarme?