Un'impresa di opere pubbliche partecipa a una gara per la ristrutturazione di una biblioteca comunale. Per vincere offre un ribasso molto aggressivo e, nella propria stima interna, decide di risparmiare anche sui dispositivi di protezione collettiva, prevedendo reti al posto di parapetti e un solo trabattello per tutto il cantiere. Dopo l'aggiudicazione il CSE contesta il POS.
L'allegato XV, punto 4, del D.Lgs. 81/08 definisce i costi della sicurezza da stimare nel PSC: apprestamenti, misure preventive e protettive, impianti, mezzi e servizi di protezione collettiva, procedure, interventi per le interferenze e misure di coordinamento. Questi costi non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, come precisato dallo stesso allegato e dalla disciplina dei contratti pubblici. L'impresa non può quindi comprimere le misure previste dal PSC per recuperare margine, e gli oneri vanno riconosciuti anche ai subappaltatori, senza ribasso, come indicato dall'articolo 97.
L'RSPP dell'impresa confronta il POS con le voci del PSC e dimostra al datore di lavoro che le scelte economiche ipotizzate non sono compatibili. Il datore di lavoro rivede la pianificazione, recuperando efficienza su logistica e cronoprogramma invece che sulle protezioni. Il CSE verifica che i costi della sicurezza vengano liquidati in base agli stati di avanzamento effettivi e che i subappaltatori ne ricevano la quota spettante.
Come si può essere competitivi in una gara senza intaccare le risorse destinate alla sicurezza?