Un'impresa edile con venticinque dipendenti lavora a una ristrutturazione condominiale. Il preposto, un capocantiere molto stimato, vede due operai di un subappaltatore lavorare sul tetto senza alcuna protezione. Esita a intervenire perché non sono suoi dipendenti e teme di creare tensioni con il titolare dell'altra ditta.
La legge 215 del 2021 ha rafforzato l'articolo 19 del D.Lgs. 81/08: il preposto, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, deve intervenire per modificarli e, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività e informare i superiori diretti. Deve inoltre, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e segnalare le non conformità rilevate. Il datore di lavoro, con l'articolo 18, comma 1, lettera b-bis, deve individuare il preposto per le attività di vigilanza. In cantiere vanno considerati anche i compiti del CSE e il coordinamento tra imprese.
L'RSPP dell'impresa affidataria chiarisce al preposto che la sua funzione di vigilanza riguarda i rischi del cantiere che gestisce, e che di fronte a un pericolo grave può e deve fermare la lavorazione e avvisare il CSE. Il datore di lavoro conferma per iscritto il sostegno al preposto e inserisce nei contratti di subappalto l'obbligo di rispettare le sue indicazioni. Il tema viene discusso nella riunione di coordinamento con tutte le imprese.
Quali condizioni organizzative servono perché un preposto senta di poter fermare un lavoro senza ripercussioni?