Una casa di riposo con settanta ospiti affida la cucina a una società di ristorazione collettiva che impiega sei addetti nei locali della struttura. Gli operatori della casa entrano in cucina per ritirare i carrelli dei pasti, mentre il manutentore della struttura interviene sugli impianti. Un giorno un operatore socio sanitario scivola sul pavimento appena lavato e si ustiona con una pentola appoggiata vicino al passaggio.
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si applica quando un datore di lavoro affida servizi a un'impresa all'interno dei propri luoghi di lavoro: il committente verifica l'idoneità tecnico professionale, informa sui rischi dell'ambiente e promuove la cooperazione e il coordinamento, elaborando il DUVRI che individua le misure contro le interferenze. I costi della sicurezza relativi alle interferenze vanno indicati nel contratto. Ciascuna impresa resta responsabile della valutazione dei rischi propri della propria attività.
L'RSPP della casa di riposo convoca il referente dell'impresa di ristorazione e definisce un percorso di consegna dei carrelli che eviti l'ingresso in cucina, una finestra passavivande e orari di lavaggio pavimenti fuori dai momenti di distribuzione. Il DUVRI viene aggiornato e firmato da entrambi i datori di lavoro. Il manutentore deve concordare con il responsabile della cucina ogni intervento. I coordinatori di piano informano gli operatori delle nuove regole di accesso.
Un DUVRI scritto bene basta, o cosa serve perché le regole di interferenza vengano davvero applicate ogni giorno?