Un'operatrice socio sanitaria di una RSA con sessanta ospiti comunica alla coordinatrice di essere incinta. Lavora su turni anche notturni, movimenta ospiti allettati e assiste nel nucleo dove sono presenti alcuni casi di infezioni trasmissibili. La direzione non sa quali mansioni possa continuare a svolgere e chiede un parere all'RSPP.
La tutela delle lavoratrici madri è disciplinata dal D.Lgs. 151/2001, che vieta durante la gravidanza il sollevamento di pesi e i lavori faticosi e insalubri elencati negli allegati, e vieta il lavoro notturno dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il D.Lgs. 81/08 all'art. 28 chiede che la valutazione dei rischi consideri specificamente le lavoratrici in gravidanza. Il datore di lavoro deve modificare temporaneamente le condizioni o l'orario e, se non è possibile, adibire la lavoratrice ad altre mansioni o attivare l'astensione anticipata tramite i canali previsti.
L'RSPP verifica che il DVR contenga già un'analisi delle mansioni compatibili con la gravidanza e, con il medico competente, individua attività alternative: accoglienza dei familiari, supporto alle attività di animazione, gestione delle scorte, senza contatto con ospiti infetti né movimentazione. Il datore di lavoro dispone lo spostamento a turni solo diurni e informa la lavoratrice per iscritto. La coordinatrice riorganizza i turni del reparto senza scaricare il carico sulle colleghe.
Perché è importante che le mansioni compatibili con la gravidanza siano già individuate nel documento prima che il caso si presenti?