Una RSA pubblica con cento posti letto affida l'assistenza di base a una cooperativa sociale che fornisce trenta operatori socio sanitari, mentre infermieri e coordinatori sono dipendenti della struttura. Gli OSS della cooperativa ricevono indicazioni operative dalle coordinatrici della RSA, ma la formazione e i DPI vengono gestiti dalla cooperativa. Un operatore in appalto si infortuna usando un sollevatore della struttura con imbracatura inadatta.
L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 regola gli obblighi di committente e appaltatore: verifica dell'idoneità tecnico professionale, informazione sui rischi dell'ambiente, cooperazione e coordinamento con il DUVRI. Ciascun datore di lavoro conserva gli obblighi verso i propri dipendenti, compresi formazione e sorveglianza sanitaria. Quando le attrezzature del committente vengono usate da lavoratori dell'appaltatore, le modalità di consegna, manutenzione e addestramento vanno concordate in modo esplicito, così come la catena di comando operativa.
Gli RSPP delle due organizzazioni si incontrano e redigono un protocollo comune: elenco delle attrezzature messe a disposizione, verbale di consegna, addestramento congiunto sugli ausili, procedure di segnalazione degli infortuni e dei quasi infortuni a entrambi i datori. Le coordinatrici della RSA, che dirigono di fatto il lavoro, vengono formate come preposti anche verso il personale della cooperativa. Il DUVRI viene aggiornato e la cooperativa adegua la formazione specifica dei propri operatori.
Chi dovrebbe rispondere, secondo voi, della scelta dell'imbracatura sbagliata quando l'attrezzatura è del committente?