In una RSA con novanta ospiti, il medico competente esprime per tre operatori socio sanitari un giudizio di idoneità con limitazioni: niente movimentazione di ospiti non collaboranti per uno, niente turni notturni per un altro, divieto di sollevare carichi oltre una certa soglia per il terzo. La coordinatrice protesta perché il reparto non riesce a garantire l'assistenza con le persone disponibili.
Gli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 81/08 disciplinano la sorveglianza sanitaria e i provvedimenti conseguenti al giudizio. Il datore di lavoro deve attuare le misure indicate dal medico competente e, in caso di inidoneità alla mansione specifica, adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o inferiori. Contro il giudizio è ammesso ricorso all'organo di vigilanza territoriale entro trenta giorni. Le limitazioni sono indicazioni vincolanti, non suggerimenti da applicare quando il servizio lo consente.
L'RSPP analizza con la coordinatrice le attività del reparto e individua compiti compatibili per ciascuno: somministrazione dei pasti, animazione, gestione della biancheria pulita, accompagnamento degli ospiti autosufficienti. Propone di rivedere la composizione dei turni in modo che gli operatori con limitazioni siano sempre affiancati da colleghi senza restrizioni. Il datore di lavoro valuta l'acquisto di ulteriori ausili che renderebbero alcune attività compatibili e programma un incontro periodico con il medico competente. La coordinatrice, come preposta, vigila sul rispetto delle limitazioni.
Come si può evitare che le limitazioni di alcuni lavoratori si traducano in un sovraccarico per i colleghi?