L'ufficio acquisti di un'azienda di stampaggio di materie plastiche con settanta addetti riceve dal fornitore la nuova revisione della scheda dati di sicurezza di un indurente a base di diisocianati. La scheda viene archiviata in un raccoglitore senza essere letta, mentre la versione precedente resta appesa in reparto.
Il Regolamento REACH impone ai fornitori di aggiornare le schede quando emergono nuove informazioni sui pericoli, e chi le riceve deve tenerne conto nella valutazione. Il Titolo IX del D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro consideri le informazioni del produttore o del fornitore e aggiorni la valutazione in caso di mutamenti. Una nuova classificazione, ad esempio come sensibilizzante delle vie respiratorie, può richiedere controlli sanitari, DPI diversi e limiti più stringenti. Per i diisocianati il REACH prevede inoltre una formazione specifica obbligatoria per gli utilizzatori industriali e professionali.
L'RSPP istituisce un flusso per cui ogni scheda in arrivo viene inviata al servizio di prevenzione, confrontata con la versione precedente nelle sezioni su classificazione, controllo dell'esposizione e informazioni tossicologiche, e condivisa con il medico competente. Il datore di lavoro aggiorna il DVR e le istruzioni operative quando le differenze sono significative. Il preposto sostituisce le copie in reparto e illustra le novità alla squadra nel primo briefing utile.
Chi, nella vostra organizzazione, si accorgerebbe oggi che una scheda è cambiata, e in quanto tempo?