Un'impresa di manutenzione meccanica che lavora in appalto per uno stabilimento chimico deve sostituire alcune valvole su un rack di tubazioni a sette metri di altezza. Non esistono passerelle fisse in quel tratto e la squadra propone di salire con una scala portatile appoggiata alle tubazioni e di lavorare agganciata alla linea più vicina.
I lavori in quota sono disciplinati dal Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/08: l'articolo 111 chiede di privilegiare le misure di protezione collettiva e di scegliere attrezzature adeguate, e la scala può essere usata come posto di lavoro solo quando altre attrezzature più sicure non sono giustificate dal basso livello di rischio e dalla breve durata. L'articolo 115 regola i sistemi di protezione contro le cadute, che richiedono ancoraggi idonei: una tubazione di processo non è progettata per questo scopo e può contenere fluidi pericolosi.
L'RSPP del committente, nell'ambito del coordinamento previsto dall'articolo 26, chiede all'impresa una piattaforma di lavoro mobile elevabile o un trabattello, valutando l'accessibilità al rack e la portanza del terreno. Il datore di lavoro dell'impresa fornisce attrezzature e operatori abilitati, e il suo preposto verifica imbracature, cordini e piano di recupero in caso di caduta. Il referente di area del committente rilascia il permesso dopo aver isolato le linee interessate.
Perché un piano di soccorso per un lavoratore rimasto sospeso nell'imbracatura deve essere pronto prima di salire?